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IL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER L’ARTIGIANATO (FSBA) FINANZIA LE IMPRESE ARTIGIANE CHE HANNO DOVUTO SOSPENDERE L’ATTIVITÀ – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 31 MAGGIO 2020

In considerazione della diffusione sul territorio italiano del Covid-19 “Coronavirus”, che indirettamente sta causando danni alle attività economiche delle imprese e conseguentemente all’occupazione dei lavoratori artigiani, impossibilitati a svolgere la normale attività, il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) finanzia tutti i dipendenti delle aziende ARTIGIANE che hanno sospeso o sospenderanno la propria attività.

CHI PUÒ ACCEDERE A FSBA

Il Fondo (FSBA), vista l’eccezionalità del momento, consente l’accesso agli ammortizzatori sociali anche alle aziende artigiane che non abbiano mai effettuato i versamenti dei contributi negli ultimi 36 mesiQueste ultime possono regolarizzare la propria posizione, al momento della presentazione della domanda di assegno ordinario, oppure, pagando gli arretrati rateizzandoli in 36 mesi e cominciando a pagare da gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023.   Si precisa che le somme da versare per la regolarizzazione sono compensabili in F24 così come sancito dall’articolo 2 della convenzione EBNA-INPS del 24 luglio 2013 “L’INPS non può utilizzare le somme destinate all’Ente Bilaterale per recuperare crediti contributivi non corrisposti alle aziende; è invece possibile, da parte delle aziende, compensare crediti di natura fiscale e/o previdenziale per il pagamento dei contributi all’Ente Bilaterale”. 

Le domande di assegno “COVID-19”, così come previsto dal DL “Cura Italia” e dal successivo “DL rilancio” per tutti gli ammortizzatori sociali, potranno avere una durata massima di 14 settimane di sospensione lavorativa (CLICCARE QUI per approfondire). Tale periodo di sospensione potrà essere indicato, in sede di accordo sindacale, tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020.  Si precisa che il termine di presentazione, mediante il sistema informatico SINAWEB, delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per il periodo 23 febbraio – 30 aprile 2020, è fissato improrogabilmente al 31 maggio 2020

L’assegno ordinario FSBA-Covid 19 è altresì riconosciuto per un eventuale ulteriore periodo, di durata massima di quattro settimane di trattamento, dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, a condizione che tali aziende abbiano già interamente fruito delle prime quattordici settimane di sospensione lavorativa.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 41 del DL 23 dell’8 aprile 2020, è possibile l’accesso al Fondo, non solo per tutti i dipendenti assunti prima del 26 febbraio 2020, ma anche per coloro che sono stati assunti entro il 17 marzo.

COSA DICE IL DL “CURA ITALIA” SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Si ricorda che l’art. 22 del D.L. 18/2020 ha chiarito che lo strumento individuato per sostenere le imprese artigiane, in condizioni di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è FSBA e non la Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) (SCARICA QUI L’ACCORDO PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA PER LA REGIONE CAMPANIA). Sempre in analogia a quanto previsto dal Legislatore, è stato sospeso il versamento dei contributi a EBNA-FSBA, proprio con l’obiettivo di sostenere le esigenze di liquidità da parte delle imprese.

COME FARE PER CHIEDERE L’ASSEGNO ORDINARIO FSBA

La CLAAI, come sempre, è a disposizione per aiutare le imprese ed i consulenti a gestire la momentanea sospensione lavorativa di tutti o di alcuni dipendenti.

Per maggiori informazioni, per la sottoscrizione del verbale di accordo sindacale e per avviare la procedura di richiesta fondi, potete chiamarci ai seguenti recapiti telefonici 082429845 o 3292312665 o 3461294171.

Riportiamo di seguito documenti e link contenenti le indicazioni operative necessarie per poter procedere alla registrazione delle imprese artigiane ed alla richiesta degli ammortizzatori sociali:

  • Link del sito web dell’EBAC con le indicazioni per fare aderire le imprese artigiane (per collegarsi CLICCARE QUI)
  • Ultima Delibera FSBA Emergenza Covid 19 del 08-04-2020 (per scaricare CLICCARE QUI)
  • Nuove procedure di gestione per presentare la domanda COVID 19 (per scaricare CLICCARE QUI)
  • Circolare INPS numero 53 del 12-04-2019 con le indicazioni, di natura procedurale e contabile, per la determinazione e l’accredito della contribuzione correlata con riferimento alle prestazioni erogate dal Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (per scaricare CLICCARE QUI)
  • Circolare INPS numero 47 del 28-03-2020 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga (per scaricare CLICCARE QUI)
  • Modello editabile dell’Accordo sindacale COVID 19 da compilare indicando le parti sociali designate per la sottoscrizione dell’accordo (solo per le aziende artigiane della provincia di Benevento qual ora vogliate designare la scrivente Associazione datoriale quale firmataria dell’Accordo sindacale dovete inserire la seguente descrizione “Antonio CAMPESE CLAAI UPAPI Benevento” nel campo “La/le Parte Sociale Datoriale competente per territorio, nella persona di (nome, cognome, OO.AA.)”  e la seguente “Luigi LO PIO (UIL)” nel campo “Il/I Rappresentante Sindacale di Bacino, RSA o RSU nella/e persona/e di (nome, cognome, OO.SS.)”, far timbrare e firmare dal legale rappresentante dell’impresa artigiana, scannerizzare ed inviare all’indirizzo donato.scarinzi@hotmail.it, sarà cura della scrivente provvedere alla sottoscrizione anche da parte del rappresentante sindacale (per scaricare il modello CLICCARE QUI)
  • Per il pagamento a rate dei contributi arretrati, i consulenti troveranno sul portale SINAWEB tutte le istruzioni per la rateizzazione, e per calcolarne l’importo potranno utilizzare il Foglio di calcolo per la regolarizzazione contributiva verso FSBA
  • Circolare EBAC su misure EBNA-FSBA per emergenza coronavirus (per scaricare CLICCARE QUI)
  • Link della pagina facebook dell’EBAC per rimanere aggiornati in tempo reale (per scaricare CLICCARE QUI)

 

EFFETTI SUL RAPPORTO DI LAVORO

Nei periodi di sospensione/riduzione indicati nel verbale sindacale il lavoratore conserva il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione.

Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta, indiretta e/o differita, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientri temporanei).

Di seguito riportiamo alcune casistiche specifiche:

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario o di solidarietà non è dovuto l’assegno al nucleo familiare.

MALATTIA DEL LAVORATORE IN SOSPENSIONE

Se durante la sospensione dal lavoro insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali. Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi: se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in sospensione dalla data di inizio della stessa; qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.

MATURAZIONE DEI RATEI DI 13 E 14 MENSILITÀ FERIE, ROL E PERMESSI NEI CASI DI SOSPENSIONE/RIDUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA CON INTERVENTO DI FSBA

La riduzione dell’orario di lavoro non fa venir meno la maturazione dei ratei. 

In presenza di sospensione dell’orario di lavoro, maturano i ratei se, nel mese, le giornate lavorate raggiungono comunque il numero previsto dal CCNL applicato per la maturazione degli stessi (es. numero pari o superiore a 15 giorni).

MATURAZIONE DEL TFR

Nel periodo di erogazione delle prestazioni di FSBA, sia nei casi di sospensione che di riduzione dell’attività lavorativa, il lavoratore conserva il diritto alla maturazione, in misura piena, del trattamento di fine rapporto analogamente a quanto previsto per le integrazioni salariali. 

Il TFR accumulato durante il periodo di sospensione o riduzione viene calcolato come da contratto ed è in capo all’azienda.

TRATTAMENTO CONTRIBUTIVO E FISCALE APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI

Le prestazioni erogate da FSBA sono escluse dalla base imponibile previdenziale. Le prestazioni erogate da FSBA sono soggette a prelievo fiscale in quanto i proventi conseguiti dal lavoratore in sostituzione dei redditi e costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. 

IMPRESE “MULTI LOCALIZZATE”

Gli adempimenti a carico del datore di lavoro continuano ad essere effettuati con riferimento alla sede principale dell’impresa. Si effettua un unico versamento contributivo riferito alla provincia di iscrizione dell’azienda. Anche l’esposizione in Uniemens è unitaria e riferita alla medesima matricola e provincia.

I GIORNI DI PERMESSO DELLA LEGGE 104/92

I permessi lavorativi previsti dall’art. 33 Legge 104 del 1992 possono essere fruiti in costanza dello svolgimento di attività lavorativa. Se il lavoratore è sospeso per la richiesta di prestazione al Fondo non può fruire di tali permessi. 

FESTIVITÀ

FSBA prevede l’erogazione di prestazioni per le ore non lavorate, pertanto le altre condizioni previste dai contratti di lavoro a favore dei dipendenti rimangono a carico dell’impresa. 

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