VOUCHER PER IL LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO
ISTRUZIONI OPERATIVE PER ADEMPIERE AI NUOVI OBBLIGHI
Con il decreto legislativo n. 185/2016, correttivo al Jobs Act, il Governo ha introdotto alcune disposizioni che integrano e modificano le procedure operative per l’utilizzo del Voucher INPS per il lavoro occasionale accessorio.
Cosa prevede il decreto correttivo
L’Ispettorato ricorda che per imprese e professionisti sono cambiati gli obblighi di comunicazione della prestazione di lavoro accessorio in funzione di una loro maggiore tracciabilità.
Per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti la comunicazione in questione andrà effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- il giorno di inizio della prestazione;
- l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Per gli imprenditori agricoli la comunicazione andrà effettuata entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione ma con contenuti parzialmente diversi. In questo caso, infatti, si prevede che la comunicazione indichi:
- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo della prestazione;
- la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Il decreto correttivo rinvia ad apposito decreto del Ministero del lavoro la determinazione delle “modalità applicative della disposizione” e delle “ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”.
In attesa di tale decreto l’Ispettorato ha emanato le prime linee guida sulle modalità da seguire per adempiere ai nuovi obblighi di legge. Tali modalità sono state condivise con il Ministero del lavoro.
Come effettuare le comunicazioni
In aggiunta alla dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’INPS, il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail all’indirizzo della competente Direzione del lavoro, che per la provincia di Benevento è Voucher.Benevento@ispettorato.gov.it.
Le e-mail dovranno:
- essere prive di qualsiasi allegato
- riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati. Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail.
Dovranno inoltre essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.
Sanzioni
La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015). Non è ammessa la procedura di diffida.
L’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.
L’Ispettorato nazionale del lavoro fa riserva di fornire ulteriori indicazioni sulla disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio sulla applicazione delle nuove disposizioni e fa presente che, con l’emanando decreto ministeriale, sarà inoltre possibile definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS ovvero introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.