TIROCINIO FORMATIVO REGIONE CAMPANIA REG. N° 4 DEL 7 MAGGIO 2018
Un’esperienza di durata limitata che ha per i giovani l’obiettivo di creare delle opportunità di inserimento temporaneo nel mondo del lavoro, e per le imprese il fine di realizzare importanti occasioni per verificare le proprie scelte professionali e le abilità dei propri dipendenti prima di un’eventuale assunzione
Il tirocinio è definito “una misura formativa di politica attiva al lavoro” che “non costituisce rapporto di lavoro”, ma che “consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum vitae e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo”.
DESTINATARI:
- lavoratori in stato di disoccupazione;
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dal D. Lgs n. 150/2015;
- lavoratori a rischio di disoccupazione, ovvero lavoratori interessati da provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) , ristrutturazione e riorganizzazione o Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà;
- le persone già occupate che siano in cerca di altra occupazione;
- le persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381
- le persone
DURATA:
- Da 2 a 12 mesi per tutte le tipologie di tirocini (formativi e di orientamento, di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati, svantaggiati e di cui all’elenco di sopra);
- Da 2 a 24 mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili;
- massimo di 3 mesi se il tirocinio riguarda un profilo professionale collocato all’ultimo livello del CCNL applicato dal soggetto ospitante;
INDENNITÀ:
Il nuovo Regolamento sui tirocini in Regione Campania fissa l’entità dell’indennità di partecipazione minima spettante al tirocinante in 500.00 euro mensili per tutta la durata dello stesso. L’indennità di partecipazione resta dal punto di vista fiscale un reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente ma non comporta la perdita dello stato di disoccupazione.
LIMITI DIMENSIONALI:
Il Regolamento dei tirocini extracurriculari prevede sin dalla sua istituzione dei limiti al numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente da parte dei datori di lavoro:
- Nelle unità operative con dipendenti da 0 a 5, un tirocinante;
- Nelle unità operative con dipendenti da 6 a 10, due tirocinanti;
- Nelle unità operative con dipendenti da 11 a 15, tre tirocinanti;
- Nelle unità operative con dipendenti da 16 a 20, quattro tirocinanti;
DIVIETI:
Il datore di lavoro, soggetto ospitante del tirocinante, deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro e con la normativa relativa all’assunzione dei disabili. E’ vietato ospitare tirocinanti per attività equivalenti ai lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti nella medesima unità operativa (ad esclusione dei licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo o accordi sindacali). Causa ostativa all’attivazione dei tirocini anche il recesso datoriale da rapporti di apprendistato al termine del periodo formativo.