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FONDO NUOVE COMPETENZE 2022 – UN’OPPORTINITA’ PER LA FORMAZIONE E L’ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI FINANZIATA A FONDO PERDUTO

 

Il Fondo nuove competenze permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario di lavoro per la formazione, e prevede il rimborso del costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. Le istanze dovranno essere presentate a partire dalle ore 11 del 13 dicembre 2022 fino al 28 febbraio 2023.

Che cos’è

Il Fondo Nuove Competenze prevede il rimborso del costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. Le ore di stipendio del personale impiegate per la formazione sono a carico del Fondo.

Con l’Avviso pubblico finalizzato alla realizzazione degli interventi, l’Anpal ha introdotto due novità rispetto alle edizioni passate. La prima è che gli interventi saranno rivolti quasi integralmente per sostenere le imprese e i lavoratori ad affrontare i cambiamenti legati alla doppia transizione digitale ed ecologica. La seconda riguarda il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali.

Come funziona

Il Fondo rimborsa il costo (compresi i contributi previdenziali e assistenziali) delle ore di lavoro in riduzione per frequentare percorsi di sviluppo delle competenze. Le agevolazioni sono cumulabili con quelle previste dai Fondi Interprofessionali, consentendo all’azienda di formare i propri lavoratori in modo del tutto gratuito. Le istanze saranno gestite da Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), mentre dell’erogazione del contributo si occuperà l’Inps, ma sempre su richiesta di Anpal.

A chi è rivolto

Possono presentare istanza di ammissione ai contributi tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che rispondano ai seguenti requisiti:

  • devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
  • non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
  • non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici;
  • devono aver sottoscritto, entro il 31 dicembre 2022, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori, negli ambiti definiti dal citato decreto e dall’Avviso in commento, da realizzarsi anche nel 2023.

Oggetto del contributo

Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:

  • la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui al punto successivo a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del totale;
  • gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC;
  • la quota di retribuzione oraria di cui alla lettera a) è rimborsata per l’intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un’ora (1 ora) del normale orario di lavoro settimanale.

Come presentare domanda

Ciascun datore di lavoro può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo. Soltanto nel caso in cui la formazione coinvolga più categorie di lavoratori (dirigenti e non) e i fondi interprofessionali di riferimento siano diversi, sarà possibile presentare due distinti progetti al Fondo, sempre in un’unica istanza.

Le domande potranno poi essere inoltrate dalle ore 11 del 13 dicembre 2022 fino al 28 febbraio 2023 e saranno istruite e finanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse. Le ulteriori istanze saranno inserite in una apposita lista ed ammesse a valutazione solo se si renderanno disponibili nuove risorse, e ci sia compatibilità con i tempi necessari per l’attuazione e la conseguente rendicontazione.

Il contributo complessivo arriva fino a un massimo 10 milioni di euro per ciascuna istanza. I progetti formativi, con una durata compresa fra le 40 e le 200 ore, potranno essere attuati anche nel 2023. Tutte le attività formative e la relativa rendicontazione dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.

Sanzioni

Anpal, con il supporto dell‘Ispettorato nazionale del lavoro, può effettuare (sia a campione che in loco) verifiche e controlli in qualsiasi momento e fase di realizzazione delle attività e può disporre la revoca parziale o totale dello stesso, anche dopo l’erogazione del contributo.

Accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro

Le domande verranno accettate solo se relative ad accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, sottoscritte da rappresentanze sindacali operative in azienda (ai sensi dell’articolo 88, comma 1 del Decreto Rilancio e dall’articolo 4 del Decreto Agosto.

L’accordo collettivo deve inoltre contenere:

  • il numero dei lavoratori coinvolti;
  • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare al progetto formativo (il limite minimo è di 40 mentre il massimo è pari a 200);
  • il periodo entro il quale realizzare le attività formative che, unitamente alla relativa rendicontazione, dovranno concludersi entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza;
  • i processi per i quali è necessario l’aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica (come da decreto interministeriale 22 settembre 2022) e più precisamente:
    • innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali;
    • innovazioni aziendali per l’efficientamento energetico e l’uso di fonti sostenibili;
    • innovazioni aziendali per la promozione dell’economia circolare, la riduzione degli sprechi e il corretto trattamento di scarti e rifiuti (incluso il trattamento acque);
    • innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale;
    • innovazioni per la produzione e la commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicoltura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica;
    • promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale;
  • per i casi in cui i datori di lavoro abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o fatto ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, dovrà essere specificato il fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori;
  • il progetto formativo che individui i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze.

Come viene erogata la formazione

Come previsto dal decreto del 22 settembre 2022, il datore di lavoro non potrà essere soggetto erogatore della formazione, ma potrà essere erogata da:

  • enti accreditati a livello nazionale o regionale;
  • altri soggetti (anche privati) che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, comprese le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’istruzione per gli adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici superiori (ITS), i Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.

L’attività di formazione è di norma finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali, che abbiano manifestato ad Anpal il proprio interesse a partecipare all’iniziativa. Nella domanda di ammissione il datore di lavoro dovrà indicare a quale fondo interprofessionale aderisce.

Modalità di attestazione delle competenze acquisite

I progetti di sviluppo delle competenze hanno come obiettivo quello di conseguire una qualificazione, almeno di livello EQF 3, o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali. Alla fine verrà rilasciata un’attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione.

Qualora i servizi non siano direttamente riferibili ad una qualificazione, alla fine dell’attività dovrà comunque essere rilasciata almeno un’attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti referenziati alle Aree di attività dell’Atlante del Lavoro.

Gli esiti dei percorsi dovranno poi essere attestati da un ente accreditato alla formazione professionale o da un ente titolato (ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013). Nel caso in cui gli esiti non siano referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro, se la formazione è finanziata da un fondo interprofessionale, le attestazioni potranno essere prodotte dal soggetto che ha erogato la formazione, mentre negli altri casi le attestazioni dovranno essere prodotte dall’ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato, con il concorso di detti enti.

Per qualsiasi ulteriore informazione e per l’assistenza per l’elaborazione e l’invio delle domande di contributo, le imprese interessate possono rivolgersi agli uffici della CLAAI Benevento in Via dei Mulini 108

tel. 082429845, cell. 3292312665, mail info@claaibenevento.it.

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