Così come avvenuto per la riapertura delle attività prevista per il 27 aprile, la “Fase 2” sarà caratterizzata dall’istituzione di nuove regole per la sicurezza sul lavoro e l’igiene degli ambienti di lavoro, sarà, infatti, obbligatorio:
- dotare i lavoratori dei giusti Dispositivi di Protezione Individuale (come le mascherine);
- sanificare i locali prima della riapertura;
- far visitare i dipendenti dal medico competente;
- adeguare il Documento di Valutazione dei Rischi al rischio biologico (il coronavirus).
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La CLAAI, per aiutare le imprese a ripartire, sta mettendo in rete numerose aziende associate, RIGOROSAMENTE SANNITE, specializzate in SANIFICAZIONE, DISPOSITIVI DI SICUREZZA, SORVEGLIANZA SANITARIA e MEDICINA DEL LAVORO, AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) PER RISCHIO COVID-19, e in tutto quanto sarà necessario per poter applicare correttamente i vari protocolli della sicurezza dei luoghi lavoro, e riprendere IN SICUREZZA la propria attività e a PREZZI CONTENUTI!!!!!!!
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IL NUOVO PROCESSO DI ADEGUAMENTO PREVEDE ANCHE L’AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) PER RISCHIO COVID-19.
Chiarimenti da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): Il DPCM dell’11 marzo 2020 ha previsto l’adozione di specifiche misure urgenti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale. In particolare, è prevista l’adozione di un protocollo di sicurezza anti-contagio precisando che il COVID-19 rappresenta “un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione” (art. l’art. 1, comma 7, del citato DPCM).
La natura di “rischio biologico generico” comporta dunque la necessità di adottare misure uguali per tutta la popolazione. Sono, quindi, sorti dubbi circa l’obbligo o meno di provvedere all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Sulla questione è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che con una nota del 13 marzo 2020 ha fornito chiarimenti utili in ordine agli adempimenti datoriali in materia di sicurezza e salute riconducibile all’emergenza coronavirus.
Con riferimento agli ambienti di lavoro non sanitari (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o simili) l’Ispettorato – condividendo la posizione già assunta da alcune Regioni – ha ribadito che, pur non trattandosi di un rischio biologico specifico e riconducibile all’attività del datore di lavoro, risulta in ogni caso “utile per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato- assicurando al personale anche adeguati DPI” (Dispositivi di Protezione Individuale).
Anche ad avviso dell’Ispettorato è dunque opportuno che le misure adottate in attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro non sanitari “vengano raccolte per costituire un’appendice al DVR a dimostrazione di aver agito al meglio anche al di là dei precetti specifici del D.Lgs n. 81/2008”.
Consigliamo, pertanto, a tutti i datori di lavoro di adeguarsi alle nuove norme per la prevenzione del contagio da coronavirus.
Scarica qui il nuovo Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti Sociali per la “regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Tale protocollo integra quello sottoscritto il 14 marzo.