I Fondi di solidarietà, inizialmente istituiti dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono attualmente disciplinati dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (artt. 26-40 bis).
Con la Legge di Bilancio 2022, il Decreto Sostegni ter e il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 è stata emanata la Riforma degli Ammortizzatori sociali ed è stata, quindi, modificata la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
In particolare, il Legislatore ha previsto l’estensione del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali e alternativi già costituiti ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente; inoltre, i Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni relative alla platea dei datori di lavori e alla prestazione dell’Assegno di integrazione salariale entro il 30 giugno 2023.
I Fondi di solidarietà sono, dunque, strumenti finalizzati ad assicurare principalmente ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, indipendentemente dal settore di appartenenza, per quei settori e aziende che non beneficiano di CIGO e CIGS. A tal fine, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione dei Fondi.
La prestazione erogata dai Fondi di solidarietà bilaterali è denominata Assegno di integrazione salariale.
Va segnalato che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali e territoriali è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva – DURC.