Dal 15 ottobre รจ stato introdotto lโobbligo diย verifica del Green Pass Covid-19 sui luoghi di lavoro: i Titolari saranno tenuti adย aggiornare la Privacy Aziendaleย con l’introduzione di una Informativa dedicata, la nomina di Autorizzati al Trattamento e l’aggiornamento del Registro dei Trattamenti.
Ilย Decreto legge 127 del 2021ย obbliga i titolari/datori di lavoro ad effettuare il controllo del Green Pass a:
- tutti i dipendenti;
- soggetti che svolgono, la propria attivitร lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori;
- dipendenti delle imprese esterne che hanno in appalto i servizi di: pulizia, ristorazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici;
- corrieri di posta o di spedizioni che hanno accesso ai luoghi di lavoro.
Al di fuori dellโesclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, lโaccesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non รจ dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perchรฉ ci si รจ sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perchรฉ si รจ risultati negativi al tampone o perchรฉ il soggetto รจ guarito dal Covid negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del green pass non รจ, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 viene effettuata mediante la lettura del codice QR CODE, utilizzando esclusivamente lโAPP (VerificaC19).
Non รจ consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare o controllate.
In caso di verifica positiva il lavoratore accede al luogo di lavoro.
In caso di verifica negativa รจ precluso lโaccesso del lavoratore al luogo di lavoro. Il soggetto incaricato avvisa immediatamente il Datore di Lavoro sullโesito negativo di una verifica. A seguito della verifica in relazione al provvedimento di assenza ingiustificata (senza retribuzione), verrร predisposta e consegnata prontamente al lavoratore una apposita comunicazione, nella quale sarร riportata data e ora del controllo, nome del lavoratore, lโesito (negativo) della verifica e la firma del lavoratore per ricevuta. Una seconda copia della comunicazione sarร acquisita dal Datore di Lavoro e mantenuta agli atti.ย
Nel caso la verifica negativa riguardi lavoratori non appartenenti allโazienda utilizzatrice del luogo di lavoro, il soggetto che effettua la verifica รจ tenuto a comunicare il fatto allโazienda a cui appartiene il lavoratore esterno.
I lavoratori che, al momento dellโaccesso ai luoghi di lavoro, non siano in possesso di valida certificazione verde o risultino privi della stessa, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione. Per i giorni di tale assenza ingiustificata, ai sensi del DL, non รจ dovuta la retribuzione, nรฉ altro compenso o emolumento previsto per legge e/o contrattazione collettiva e/o accordo individuale.
I lavoratori che fossero privi della certificazione verde possono comunicarlo in anticipo allo scrivente datore di lavoro e/o agli incaricati di cui sopra, specificando lโarco temporale di carenza di tale titolo, senza doversi necessariamente presentare sul posto di lavoro per la prevista verifica, per consentire allโimpresa la necessaria organizzazione tesa a garantire la produttivitร .
Per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro privi della certificazione verde รจ attualmente prevista laย sanzione amministrativaย da 600 a 1.500 euro,ย irrogabile dalle autoritร competenti come previsto dal D.L., oltre alleย sanzioni disciplinari, in conformitร al Contratto Nazionale di Lavoro vigente e alla Legge n. 300/1970, mentre il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass รจ punito con unaย sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
Per informazioni sullโadeguamento normativoย contattaci al numeroย 0824/29845ย oย 329/2312665,ย oppure compila il form cliccando sul pulsante sottostante


