Con il “DL Proroghe termini” è stato anticipato al 16 novembre 2023 (in precedenza 31 dicembre 2023) il termine entro il quale le imprese energivore nonché quelle con utenze con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kwh e le imprese gasivore nonché le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, potranno utilizzare in compensazione tramite modello F24 ovvero cedere ad altri soggetti (compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari) i crediti d’imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto di energia elettrica e gas nel primo trimestre 2023 e nel secondo trimestre 2023.
Il legislatore ha emanato nel corso del 2022 e del 2023 numerose disposizioni normative che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. In particolare:
- alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022, nonché per il primo e secondo trimestre del 2023;
- alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022, nonché per il primo e secondo trimestre del 2023;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 35% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022, nonché per il primo e secondo trimestre del 2023;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale, per il secondo e terzo trimestre, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022, nonché per il primo e secondo trimestre del 2023;
- alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022 (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca) e nel primo trimestre del 2023.
Le imprese beneficiarie dei summenzionati crediti d’imposta possono utilizzarli in compensazione tramite modello F24, indicando uno dei codici tributo elencati nella tabella seguente, da inserire nella “sezione erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
I crediti devono essere fruiti inderogabilmente entro i termini stabiliti dal legislatore e in particolare:
- il credito di cui al codice 6972 (relativo al terzo trimestre 2022 per agricoltura e pesca) deve essere utilizzato entro il 30 settembre 2023;
- i crediti di cui ai codici tributo 6968, 6969, 6970 e 6971 (relativi al terzo trimestre 2022), ai codici 6983, 6984, 6985, 6986 (relativi al periodo ottobre-novembre 2022) e ai codici 6993, 6994, 6995 e 6996 (relativi al mese di dicembre 2022) devono essere utilizzati entro il 30 settembre 2023;
- i crediti di cui ai codici tributo 7010, 7011, 7012, 7013 e 7014 (relativi al primo trimestre 2023) e ai codici 7015, 7016, 7017 e 7018 (relativi al secondo trimestre 2023), devono essere utilizzati entro il 16 novembre 2023;
- i crediti di cui ai codici 6960, 6961, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966 e 6967 (primo e secondo trimestre 2022) dovevano essere fruiti entro il 31 dicembre 2022. Il credito di cui al codice 6987 (relativo al quarto trimestre 2022 per agricoltura e pesca) doveva essere utilizzato entro il 30 giugno 2023.