Scompare il timbro sul libretto, sostituito da un’etichetta adesiva da applicare sulla carta di circolazione. Ora le officine devono comunicare online alla Motorizzazione data della revisione, estremi di pagamento ed esito del test. Il nuovo sistema mira a evitare le dichiarazioni false dei meccanici
È arrivato il momento di revisionare la carta di circolazione della vostra auto? Dimenticate il vecchio timbro apposto dal meccanico sul libretto. Arriva una svolta telematica per le officine: ora i tecnici sono tenuti a comunicare online la revisione effettuata su ciascun veicolo alla Motorizzazione civile entro un’ora dal termine del controllo. Una volta inseriti i dati nel database nazionale, tramite l’app ‘Revisioni’ del sitowww.ilportaledellautomobilista.it, il meccanico potrà stampare e consegnare all’automobilista il tagliando di aggiornamento del libretto di circolazione, da conservare per dimostrare il buon esito dell’accertamento. La novità, in vigore da metà luglio, è stata introdotta dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per contrastare truffe e irregolarità sullo stato effettivo dell’auto. Anche la prenotazione dei test sarà consentita solo online.
Giro di vite contro gli imbrogli. Il passaggio al sistema telematico è stato voluto dal dicastero retto da Maurizio Lupi per uniformare a livello nazionale la procedura erendere trasparente e tracciabile l’intero iter dei controlli. L’obiettivo è evitare le false dichiarazioni dei meccanici, pericolose per la sicurezza stradale. Gli incaricati della revisione sono obbligati, dallo scorso 14 luglio, ad attenersi alla procedura telematica, come stabilisce una Circolare 20 giugno 2014 revisioni collaudi modalita operative (Pdf), Le officine dovranno inserire tutte le prenotazioni per le sedute di revisione e collaudo nel sistema online dedicato, attivo dal 2009, ed entro massimo un’ora dal controllo, l’operatore che l’ha svolto o un suo assistente, dovranno inviare l’esito in via telematica alla Motorizzazione civile.
Una volta trasmessi i dati in tempo reale, i funzionari tecnici potranno stampare l’etichetta adesiva con l’esito della revisione. Solo nel caso il collegamento internet s’interrompa – precisano dal ministero – gli operatori potranno rilasciare un’attestazione equivalente valida sette giorni dal rilascio. L’etichetta si potrà comunque ritirare appena ripristinata la linea internet. Al momento, tuttavia, la nuova procedura non è ancora disponibile per tutte le vetture e per alcuni tipi di pagamento. Si prosegue ancora con il vecchio timbro sul libretto per macchine operatrici e agricole, e per richieste di più operazioni con versamenti cumulativi. Appena il sistema andrà a regime, il timbro scomparirà del tutto.
Prenotazioni solo online. La revisione d’ora in poi va prenotata, da parte degli operatori professionali, sempre in via telematica. In caso contrario alle officine non è consentito emettere tagliandi. Il sistema di prenotazione online consentirà anche la tracciabilità dei pagamenti: “Le prenotazioni, a eccezione di quelle riguardanti gli uffici della Motorizzazione di Sicilia, Friuli Venezia Giulia, e Province di Aosta, Trento e Bolzano – si legge nella circolare – dovranno essere associate a un pagamento sul cc 9001 e cc 4028 (nel caso di collaudi) per l’importo previsto dalla tariffa vigente”. In fase di prenotazione sarà obbligatorio inserire gli estremi di pagamento, senza possibilità di rimborso. La novità impedirà i pagamenti in nero.
Quando e dove svolgerla. La revisione consiste in un test su freni, ruote, pneumatici, sterzo, sospensioni, trasmissione, luci, segnalatore acustico, tergicristalli, telaio, cinture di sicurezza, triangolo, sul rispetto dei limiti di emissione. La prima, fa sapere il ministero tramite il proprio sito, è obbligatoria dopo quattro anni dall’immatricolazione del veicolo, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e si può effettuare negli uffici della Motorizzazione civile o nelle officine autorizzate dalla Provincia. Come previsto dal Codice della strada (art.80), i successivi controlli hanno una cadenza biennale, da svolgere sempre nello stesso mese dell’ultimo screening. Per esempio, se l’auto viene immatricolata nel gennaio 2009, la prima revisione dovrà essere eseguita entro e non oltre il 31 gennaio 2013. Le successive, entro: il 31 gennaio 2015, entro il 31 gennaio 2017 e così via. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o a uso speciale (di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg) e dal 2003 anche per motoveicoli e ciclomotori.
Il controllo è annuale, invece, per taxi, auto a noleggio con conducente, autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose e i rimorchi di peso complessivo superiore ai 3.500 kg, autobus, autoambulanze e veicoli atipici (come le auto elettriche leggere da città). Se la visita non rileva difetti del mezzo, viene rilasciato un tagliando adesivo che riporta l’esito dell’esame, da applicare sulla carta di circolazione. In caso di esito negativo, se viene indicato il termine “ripetere” bisogna far riparare gli impianti indicati da un meccanico di fiducia e tornare per il controllo entro un mese. Se viene invece indicato il termine “sospeso dalla circolazione” si devono effettuare le opportune riparazioni e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare. Chi circola con un veicolo che non è stato revisionato, è punito con una multa di 155 euro e non può più circolare. La carta di circolazione viene ritirata ed è restituita solo dopo il superamento positivo del test.