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Obbligo di iscrizione al RUI degli ispettori di revisione entro il 31/08/2025 – Istruzioni operative

 

 

Con il Decreto del Capo del Dipartimento n. 198 del 9 giugno 2025 è stato istituito il RegistroUnico Ispettori presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione, nel quale devono essere iscritti gli ispettori autorizzati, che svolgono le revisioni tecniche sui veicoli leggeri (massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t) e sui veicoli pesanti (massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t) entro il 31 agosto 2025.

 

Quali sono gli ispettori obbligati ad iscriversi al RUI

Categoria Descrizione
Ispettori autorizzati modulo B Abilitati ai controlli tecnici sui veicoli leggeri
Ispettori autorizzati modulo C Abilitati ai controlli tecnici sui veicoli pesanti
Ispettori ope legis Coloro che erano già autorizzati o abilitati entro il 31 agosto 2018
Responsabili tecnici Ispettori operativi presso centri revisione privati

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE

L’iscrizione al RUI è disponibile tramite il Portale dell’Automobilista, e per i terzi delegati (studi di consulenza automobilistica e officine), tramite il Portale del Trasporto.

Di seguito è possibile scaricare la dichiarazione sostitutiva della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 240, comma 1, del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Gli ispettori, o i terzi da essi delegati, devono presentare l’istanza di iscrizione entro il 31 agosto 2025. In caso di presentazione successiva a tale data, l’Amministrazione non può garantire la possibilità di continuare a svolgere l’attività ispettiva, in quanto il termine di conclusione del procedimento di iscrizione è di 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Infatti, a partire dal 1° novembre 2025, solo gli ispettori regolarmente iscritti e con dati i aggiornati – cioè con stato “Attivo” sulla piattaforma – potranno esercitare la funzione di ispettore.

Le istanze verranno verificate dall’Organismo di Supervisione (DGT, Regioni autonome o Province a statuto speciale) e, ove necessario, dalle Province e Città metropolitane, secondo quanto indicato nel Decreto.

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’AGGIORNAMENTO DEI DATI

Gli ispettori autorizzati, che alla data di entrata in vigore del Decreto risultano già iscritti al registro, possono accedere al Portale del Trasporto con le credenziali in loro possesso. Inoltre, devono provvedere, ove necessario, all’aggiornamento dei seguenti dati:

  1. formazione di aggiornamento;
  2. firma digitale;
  3. copertura assicurativa;
  4. conflitti di interesse.

Anche in questo caso, gli ispettori, devono presentare l’istanza di aggiornamento entro il 31 agosto 2025. In caso di presentazione successiva a tale data, l’Amministrazione non può garantire la possibilità di continuare a svolgere l’attività ispettiva, in quanto il termine di conclusione del procedimento di iscrizione è di 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Infatti, a partire dal 1° novembre 2025, solo gli ispettori regolarmente iscritti e con dati i aggiornati – cioè con stato “Attivo” sulla piattaforma – potranno esercitare la funzione di ispettore.

 

Accesso all’applicativo e al manuale

Il link di accesso all’applicazione RUI è disponibile sul Portale dell’Automobilista, effettuando l’autenticazione tramite SPID o CIE.

All’interno del Portale dell’Automobilista, è possibile consultare il manuale utente in modo da permettere all’utente da orientarsi facilmente nell’utilizzo delle funzionalità disponibili e svolgere correttamente le operazioni previste.

 

Servizio di Assistenza

Nel caso in cui si riscontrino problematiche, il servizio di assistenza è accessibile tramite i seguenti canali tradizionali:

  • Telefono: il call center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 21:00 ed il sabato, dalle 8:00 alle 14:00; è raggiungibile componendo il numero 800 23 23 23, gratuito da telefono fisso e il numero 0645775927 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori
  • Mail: la casella di posta dedicata è uco.dgmot@mit.gov.it

 

Domande frequenti (FAQ)

Per approfondimenti e chiarimenti è possibile consultare l’apposita sezione dedicata alle Domande frequenti (FAQ) sul Registro Unico Ispettori, con le relative risposte, ai quesiti posti più frequentemente dagli utenti.

 

Documentazione necessaria per l’iscrizione

La documentazione varia a seconda della categoria dell’ispettore:

Documenti richiesti per tutti Note
Dati anagrafici Acquisiti tramite ANPR
Recapiti email PEO e PEC Inseriti manualmente
Firma digitale Estremi certificato e scadenza
Certificati formativi Formazione iniziale, eventuale aggiornamento e modulo C
Dichiarazioni sostitutive Requisiti morali e professionali (DPR 445/2000)
Polizza assicurativa Solo per abilitazioni modulo C
Fascicolo ispettore Caricamento completo del fascicolo personale

 

Particolarità per gli ispettori ope legis

Gli ope legis dovranno presentare:

  • Documento che attesta l’abilitazione pregressa (rilasciata entro il 31/08/2018)
  • Formazione di aggiornamento (vedi sotto)
  • Versamento imposta di bollo tramite PagoPA

 

Formazione obbligatoria e aggiornamenti

Categoria Scadenza aggiornamento
Ope legis abilitati prima del 31/12/2010 Entro 31 marzo 2025
Ope legis abilitati tra 01/01/2011 e 31/08/2018 Entro 31 dicembre 2025
Autorizzati dopo il 2019 Entro 3 anni dall’abilitazione
Modulo C successivo Entro 3 anni dalla data di esame

Validità generale della formazione di aggiornamento: 3 anni.
Validità attestato per il caricamento: 6 mesi dalla data di rilascio.

Controlli periodici automatici

Il sistema eseguirà controlli costanti su:

  • Scadenza firma digitale
  • Scadenza polizze assicurative (modulo C)
  • Validità formazione di aggiornamento
  • Associazione corretta al centro revisione (per responsabili tecnici)

Se uno di questi requisiti scade, l’ispettore passerà automaticamente in stato di “non attivo”, perdendo la possibilità di effettuare revisioni.

Provvedimenti sanzionatori

Gli organismi di supervisione (Motorizzazione e uffici regionali competenti) potranno sospendere o revocare l’iscrizione in caso di:

  • perdita requisiti morali
  • conflitti d’interesse non dichiarati
  • inosservanza obblighi formativi
  • Per maggiori informazioni contattaci ai seguenti recapiti

    082429845 o  3292312665

    o scrivici all’indirizzo info@claaibenevento.it