Con il Decreto del Capo del Dipartimento n. 198 del 9 giugno 2025 è stato istituito il RegistroUnico Ispettori presso il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per la Motorizzazione, nel quale devono essere iscritti gli ispettori autorizzati, che svolgono le revisioni tecniche sui veicoli leggeri (massimo 16 persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t) e sui veicoli pesanti (massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t) entro il 31 agosto 2025.
Quali sono gli ispettori obbligati ad iscriversi al RUI
| Categoria | Descrizione |
|---|---|
| Ispettori autorizzati modulo B | Abilitati ai controlli tecnici sui veicoli leggeri |
| Ispettori autorizzati modulo C | Abilitati ai controlli tecnici sui veicoli pesanti |
| Ispettori ope legis | Coloro che erano già autorizzati o abilitati entro il 31 agosto 2018 |
| Responsabili tecnici | Ispettori operativi presso centri revisione privati |
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE
L’iscrizione al RUI è disponibile tramite il Portale dell’Automobilista, e per i terzi delegati (studi di consulenza automobilistica e officine), tramite il Portale del Trasporto.
Di seguito è possibile scaricare la dichiarazione sostitutiva della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 240, comma 1, del regolamento di esecuzione del codice della strada.
Gli ispettori, o i terzi da essi delegati, devono presentare l’istanza di iscrizione entro il 31 agosto 2025. In caso di presentazione successiva a tale data, l’Amministrazione non può garantire la possibilità di continuare a svolgere l’attività ispettiva, in quanto il termine di conclusione del procedimento di iscrizione è di 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Infatti, a partire dal 1° novembre 2025, solo gli ispettori regolarmente iscritti e con dati i aggiornati – cioè con stato “Attivo” sulla piattaforma – potranno esercitare la funzione di ispettore.
Le istanze verranno verificate dall’Organismo di Supervisione (DGT, Regioni autonome o Province a statuto speciale) e, ove necessario, dalle Province e Città metropolitane, secondo quanto indicato nel Decreto.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’AGGIORNAMENTO DEI DATI
Gli ispettori autorizzati, che alla data di entrata in vigore del Decreto risultano già iscritti al registro, possono accedere al Portale del Trasporto con le credenziali in loro possesso. Inoltre, devono provvedere, ove necessario, all’aggiornamento dei seguenti dati:
- formazione di aggiornamento;
- firma digitale;
- copertura assicurativa;
- conflitti di interesse.
Anche in questo caso, gli ispettori, devono presentare l’istanza di aggiornamento entro il 31 agosto 2025. In caso di presentazione successiva a tale data, l’Amministrazione non può garantire la possibilità di continuare a svolgere l’attività ispettiva, in quanto il termine di conclusione del procedimento di iscrizione è di 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Infatti, a partire dal 1° novembre 2025, solo gli ispettori regolarmente iscritti e con dati i aggiornati – cioè con stato “Attivo” sulla piattaforma – potranno esercitare la funzione di ispettore.
Accesso all’applicativo e al manuale
Il link di accesso all’applicazione RUI è disponibile sul Portale dell’Automobilista, effettuando l’autenticazione tramite SPID o CIE.
All’interno del Portale dell’Automobilista, è possibile consultare il manuale utente in modo da permettere all’utente da orientarsi facilmente nell’utilizzo delle funzionalità disponibili e svolgere correttamente le operazioni previste.
Servizio di Assistenza
Nel caso in cui si riscontrino problematiche, il servizio di assistenza è accessibile tramite i seguenti canali tradizionali:
- Telefono: il call center è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 21:00 ed il sabato, dalle 8:00 alle 14:00; è raggiungibile componendo il numero 800 23 23 23, gratuito da telefono fisso e il numero 0645775927 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori
- Mail: la casella di posta dedicata è uco.dgmot@mit.gov.it
Domande frequenti (FAQ)
Per approfondimenti e chiarimenti è possibile consultare l’apposita sezione dedicata alle Domande frequenti (FAQ) sul Registro Unico Ispettori, con le relative risposte, ai quesiti posti più frequentemente dagli utenti.
Documentazione necessaria per l’iscrizione
La documentazione varia a seconda della categoria dell’ispettore:
| Documenti richiesti per tutti | Note |
|---|---|
| Dati anagrafici | Acquisiti tramite ANPR |
| Recapiti email PEO e PEC | Inseriti manualmente |
| Firma digitale | Estremi certificato e scadenza |
| Certificati formativi | Formazione iniziale, eventuale aggiornamento e modulo C |
| Dichiarazioni sostitutive | Requisiti morali e professionali (DPR 445/2000) |
| Polizza assicurativa | Solo per abilitazioni modulo C |
| Fascicolo ispettore | Caricamento completo del fascicolo personale |
Particolarità per gli ispettori ope legis
Gli ope legis dovranno presentare:
- Documento che attesta l’abilitazione pregressa (rilasciata entro il 31/08/2018)
- Formazione di aggiornamento (vedi sotto)
- Versamento imposta di bollo tramite PagoPA
Formazione obbligatoria e aggiornamenti
| Categoria | Scadenza aggiornamento |
|---|---|
| Ope legis abilitati prima del 31/12/2010 | Entro 31 marzo 2025 |
| Ope legis abilitati tra 01/01/2011 e 31/08/2018 | Entro 31 dicembre 2025 |
| Autorizzati dopo il 2019 | Entro 3 anni dall’abilitazione |
| Modulo C successivo | Entro 3 anni dalla data di esame |
Validità generale della formazione di aggiornamento: 3 anni.
Validità attestato per il caricamento: 6 mesi dalla data di rilascio.
Controlli periodici automatici
Il sistema eseguirà controlli costanti su:
- Scadenza firma digitale
- Scadenza polizze assicurative (modulo C)
- Validità formazione di aggiornamento
- Associazione corretta al centro revisione (per responsabili tecnici)
Se uno di questi requisiti scade, l’ispettore passerà automaticamente in stato di “non attivo”, perdendo la possibilità di effettuare revisioni.
Provvedimenti sanzionatori
Gli organismi di supervisione (Motorizzazione e uffici regionali competenti) potranno sospendere o revocare l’iscrizione in caso di:
- perdita requisiti morali
- conflitti d’interesse non dichiarati
- inosservanza obblighi formativi
-
Per maggiori informazioni contattaci ai seguenti recapiti
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