Ilย Super Green Pass, in vigore dal 6 dicembre scorso, รจ la certificazione rafforzata istituita per tentare di contrastare la quarta ondata della pandemia da Covid-19. ย Si parla di certificazione rafforzata in quanto prende in considerazione i soli Green Pass ottenutiย in seguito alla vaccinazione o alla guarigione da Covid-19. Inizialmente la sua validitร doveva concludersi il 15 gennaio, ma con il Decreto Legge approvato lo scorso 14 dicembre, la validitร รจ stata prorogata al 31 marzo 2022, nuovo termine anche per lo stato di emergenza.
Ad oggi il Super Green Pass serve anche per le consumazioni al bancone, e a partireย dal 10 gennaio servirร anche per i mezzi di trasporto.
Fino al 31 marzo quindi, anche in Zona Bianca, per lโaccesso ad alcune attivitร sociali non basta la certificazione ottenuta con il tampone,ย occorrerร essere vaccinati o guaritiย dallโinfezione da Covid.
Attualmente la durata del Super Green Pass รจ di 9 mesi e sarร necessario anche in zona bianca fino al 31 marzo 2022, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarร ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
SUPER GREEN PASS QUANDO SERVE
Il Super Green Pass รจ attualmente necessario per:
- Spettacoli;
- Eventi sportivi in qualitร di spettatori;
- Ristorazione al chiuso, anche al bancone, con lโesclusione dei ristoranti allโinterno degli alberghi (limitatamente ai clienti che vi alloggiano) e delle mense e servizi di catering;
- Feste (con lโesclusione di quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose);
- Discoteche, sale da ballo e locali assimilati;
- Cerimonie pubbliche;
- Parchi tematici e di divertimento;
Dal 10 gennaio 2022, la Certificazione rafforzata servirร inoltre per:
- tutti i mezzi di trasporto, pubblico e a lunga percorrenza, aerei e navi compresi;
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione allโaperto;
- impianti di risalita con finalitร turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere allโaperto e al chiuso;
- Musei e mostre;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi allโaperto e al chiuso, esclusi i centri educativi per lโinfanzia;
- Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinรฒ;
- Centri termali, salvo che per livelli essenziali di assistenza e attivitร riabilitative o terapeutiche.
SUPER GREEN PASS: SANZIONI
Le sanzioni applicabili alle attivitร per le quali รจ richiesta la certificazione rafforzata sono le stesse attualmente in vigore, per cui in particolareย si rischia:
- multa da 400 a 1000 euro;
- chiusuraย da 1 a 10 giorniย dellโesercizio, qualora le infrazioni dovessero essere riscontrate per tre volte in tre giorni diversi.
Nel caso in cui, a seguito di controlli effettuati in un locale, venga accertata la non corrispondenza tra il possessore del Green Pass e lโintestatario del certificato,ย la sanzione verrร applicata solo al cliente e non al gestore del locale. La multa รจ prevista per i gestori solo in caso di palesi responsabilitร a loro carico, ad esempio nel caso in cui questi si rifiutino di controllare.
MASCHERINE
- obbligo di indossare le mascherine anche allโaperto e anche in zona bianca;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono allโaperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o allโaperto. In tutti questi casi รจ vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
RISTORANTI E LOCALI AL CHIUSO
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede lโestensione dellโobbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.
EVENTI, FESTE, DISCOTECHE
Inoltre, รจ stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022
- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi allโaperto;
- saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
QUARANTENE
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonchรฉ dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo allโultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti รจ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare โ solo qualora sintomatici โ un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo allโultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dellโauto-sorveglianza sopradescritta consegua allโesito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione allโAsl del referto a esito negativo, con modalitร anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
CAPIENZE
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti allโaperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
CLAAI PER LE IMPRESE
La CLAAI sarร a disposizione delle imprese e dei professionisti per gestire le nuove procedure previste dal decreto rilancio.
Inoltre, segnaliamo la possibilitร di usufruire, da subito, dei seguenti servizi:
- Accesso al credito agevolato;
- Sportello MEPA per aiutare le imprese a lavorare con la Pubblica Amministrazione;
- Assistenza per la richiesta degli ammortizzatori sociali per i dipendenti delle imprese artigiane;
- Pacchetto sicurezza per le aziende che hanno necessitร di integrare il DVR e di adeguarsi alle nuove norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Sportello per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

