Dal 2018 tutte le erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese sono oggetto di monitoraggio e pubblicità.
La Legge 124/2017 ha introdotto l’obbligo di rendere pubblici ogni anno gli Aiuti di Stato “sovvenzioni, sussidi, vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, ecc..), contributi o aiuti (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi), in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” ricevuti l’anno precedente dalla Pubblica Amministrazione, sopra la soglia di 10.000 euro totali, secondo il criterio di cassa.
Questo obbligo vale per tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa ai sensi dell’art. 2195 del codice civile.
Dove pubblicarli
Per le micro-imprese, imprese individuali, società di persone e SRL con bilancio in forma abbreviata, la pubblicazione, ove sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale o in mancanza sul SITO INTERNET DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA di appartenenza, ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO.
Le società di capitali che ridigono il bilancio in forma ordinaria (Spa e Srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.
Regime Sanzionatorio
In caso di mancato assolvimento dell’obbligo di legge, potrebbero essere irrogate le sanzioni, pari all’1% di quanto ricevuto e non segnalato (con un minimo pari a € 2.000).
In sede di conversione del decreto Milleproroghe è stata spostata al 1° gennaio 2024 la decorrenza di applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicazione in nota integrativa o sui siti Internet delle erogazioni incassate sia nel 2021 sia nel 2022.
Le sanzioni sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’amministrazione vigilante o competente per materia.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Al fine di non incorrere in sanzioni, si invita pertanto a verificare che l’impresa abbia correttamente adempiuto a tale pubblicazione nel caso in cui abbia ricevuto aiuti, sussidi e contributi negli anni precedenti e sia assoggettato a tale obbligo.
Come verificare gli aiuti di stato ricevuti
Per verificare se si è superata la soglia dei 10.000€ di aiuti è opportuno collegarsi all’area trasparenza del Registro Nazionale Aiuti di Stato: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx e inserire come chiave di ricerca il codice fiscale dell’impresa. Agli eventuali contributi presenti sarà necessario sommare quanto ricevuto nell’anno e non presente sul Registro Nazionale Aiuti di Stato.