Il Super Green Pass, in vigore dal 6 dicembre scorso, è la certificazione rafforzata istituita per tentare di contrastare la quarta ondata della pandemia da Covid-19. Si parla di certificazione rafforzata in quanto prende in considerazione i soli Green Pass ottenuti in seguito alla vaccinazione o alla guarigione da Covid-19. Inizialmente la sua validità doveva concludersi il 15 gennaio, ma con il Decreto Legge approvato lo scorso 14 dicembre, la validità è stata prorogata al 31 marzo 2022, nuovo termine anche per lo stato di emergenza.
Ad oggi il Super Green Pass serve anche per le consumazioni al bancone, e a partire dal 10 gennaio servirà anche per i mezzi di trasporto.
Fino al 31 marzo quindi, anche in Zona Bianca, per l’accesso ad alcune attività sociali non basta la certificazione ottenuta con il tampone, occorrerà essere vaccinati o guariti dall’infezione da Covid.
Attualmente la durata del Super Green Pass è di 9 mesi e sarà necessario anche in zona bianca fino al 31 marzo 2022, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
SUPER GREEN PASS QUANDO SERVE
Il Super Green Pass è attualmente necessario per:
- Spettacoli;
- Eventi sportivi in qualità di spettatori;
- Ristorazione al chiuso, anche al bancone, con l’esclusione dei ristoranti all’interno degli alberghi (limitatamente ai clienti che vi alloggiano) e delle mense e servizi di catering;
- Feste (con l’esclusione di quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose);
- Discoteche, sale da ballo e locali assimilati;
- Cerimonie pubbliche;
- Parchi tematici e di divertimento;
Dal 10 gennaio 2022, la Certificazione rafforzata servirà inoltre per:
- tutti i mezzi di trasporto, pubblico e a lunga percorrenza, aerei e navi compresi;
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere all’aperto e al chiuso;
- Musei e mostre;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi all’aperto e al chiuso, esclusi i centri educativi per l’infanzia;
- Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Centri termali, salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche.
SUPER GREEN PASS: SANZIONI
Le sanzioni applicabili alle attività per le quali è richiesta la certificazione rafforzata sono le stesse attualmente in vigore, per cui in particolare si rischia:
- multa da 400 a 1000 euro;
- chiusura da 1 a 10 giorni dell’esercizio, qualora le infrazioni dovessero essere riscontrate per tre volte in tre giorni diversi.
Nel caso in cui, a seguito di controlli effettuati in un locale, venga accertata la non corrispondenza tra il possessore del Green Pass e l’intestatario del certificato, la sanzione verrà applicata solo al cliente e non al gestore del locale. La multa è prevista per i gestori solo in caso di palesi responsabilità a loro carico, ad esempio nel caso in cui questi si rifiutino di controllare.
MASCHERINE
- obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
RISTORANTI E LOCALI AL CHIUSO
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.
EVENTI, FESTE, DISCOTECHE
Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022
- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
- saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
QUARANTENE
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
CAPIENZE
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
CLAAI PER LE IMPRESE
La CLAAI sarà a disposizione delle imprese e dei professionisti per gestire le nuove procedure previste dal decreto rilancio.
Inoltre, segnaliamo la possibilità di usufruire, da subito, dei seguenti servizi:
- Accesso al credito agevolato;
- Sportello MEPA per aiutare le imprese a lavorare con la Pubblica Amministrazione;
- Assistenza per la richiesta degli ammortizzatori sociali per i dipendenti delle imprese artigiane;
- Pacchetto sicurezza per le aziende che hanno necessità di integrare il DVR e di adeguarsi alle nuove norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Sportello per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.