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Il Super Green Pass, in vigore dal 6 dicembre scorso, è la certificazione rafforzata istituita per tentare di contrastare la quarta ondata della pandemia da Covid-19.  Si parla di certificazione rafforzata in quanto prende in considerazione i soli Green Pass ottenuti in seguito alla vaccinazione o alla guarigione da Covid-19. Inizialmente la sua validità doveva concludersi il 15 gennaio, ma con il Decreto Legge approvato lo scorso 14 dicembre, la validità è stata prorogata al 31 marzo 2022, nuovo termine anche per lo stato di emergenza.

Ad oggi il Super Green Pass serve anche per le consumazioni al bancone, e a partire dal 10 gennaio servirà anche per i mezzi di trasporto.

Fino al 31 marzo quindi, anche in Zona Bianca, per l’accesso ad alcune attività sociali non basta la certificazione ottenuta con il tampone, occorrerà essere vaccinati o guariti dall’infezione da Covid.

Attualmente la durata del Super Green Pass è di 9 mesi e sarà necessario anche in zona bianca fino al 31 marzo 2022, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

SUPER GREEN PASS QUANDO SERVE

Il Super Green Pass è attualmente necessario per:

  • Spettacoli;
  • Eventi sportivi in qualità di spettatori;
  • Ristorazione al chiuso, anche al bancone, con l’esclusione dei ristoranti all’interno degli alberghi (limitatamente ai clienti che vi alloggiano) e delle mense e servizi di catering;
  • Feste (con l’esclusione di quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose);
  • Discoteche, sale da ballo e locali assimilati;
  • Cerimonie pubbliche;
  • Parchi tematici e di divertimento;

Dal 10 gennaio 2022, la Certificazione rafforzata servirà inoltre per:

  • tutti i mezzi di trasporto, pubblico e a lunga percorrenza, aerei e navi compresi;
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere all’aperto e al chiuso;
  • Musei e mostre;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi all’aperto e al chiuso, esclusi i centri educativi per l’infanzia;
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Centri termali, salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche.

SUPER GREEN PASS: SANZIONI

Le sanzioni applicabili alle attività per le quali è richiesta la certificazione rafforzata sono le stesse attualmente in vigore, per cui in particolare si rischia:

  • multa da 400 a 1000 euro;
  • chiusura da 1 a 10 giorni dell’esercizio, qualora le infrazioni dovessero essere riscontrate per tre volte in tre giorni diversi.

Nel caso in cui, a seguito di controlli effettuati in un locale, venga accertata la non corrispondenza tra il possessore del Green Pass e l’intestatario del certificato, la sanzione verrà applicata solo al cliente e non al gestore del locale. La multa è prevista per i gestori solo in caso di palesi responsabilità a loro carico, ad esempio nel caso in cui questi si rifiutino di controllare.

MASCHERINE

  • obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

RISTORANTI E LOCALI AL CHIUSO

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

EVENTI, FESTE, DISCOTECHE

Inoltre, è stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

QUARANTENE

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

CAPIENZE

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

CLAAI PER LE IMPRESE

La CLAAI sarà a disposizione delle imprese e dei professionisti per gestire le nuove procedure previste dal decreto rilancio.

Inoltre, segnaliamo la possibilità di usufruire, da subito, dei seguenti servizi:

Per maggiori informazioni e/o assistenza, contattateci ai seguenti recapiti telefonici 082429845 3292312665 o scriveteci all’indirizzo e-mail info@claaibenevento.it.

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