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A partire dal 01/01/2022 il limite all’utilizzo del denaro contante si è abbassato dagli attuali 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro) a 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro).

Per le violazioni commesse e contestate dalla suddetta data il minimo edittale sarà pari a 1.000,00 euro.

Per le operazioni effettuate nei confronti di turisti stranieri, resta applicabile il regime di deroga che consente l’utilizzo dei contanti fino a 15.000,00 euro, nel rispetto delle previste condizioni.

 

1.   LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori a 1.000,00 euro, dal 01/01/2022, riguarda il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra “soggetti diversi” (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono “artificiosamente frazionati”.

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

 

1.1  SOGGETTI DIVERSI

Secondo la FAQ Dipartimento del Tesoro 03/10/2017 n. 8, con le parole “soggetti diversi” il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai trasferimenti che intercorrono tra:

·         due società;

·         il socio e la società di cui questi fa parte;

·         società controllata e società controllante;

·         legale rappresentante e socio;

·         due società aventi lo stesso amministratore;

·         una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante le-gale coincidono.

Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.

 

1.2 OPERAZIONE FRAZIONATA

Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni; ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

 

2. CONSEGUENZE SANZIONATORIE

Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica, in via generale, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, è stato previsto, per le violazioni commesse e contestate dal 01/07/2020 al 31/12/2021, il minimo edittale di 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 01/01/2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

3. TABELLA RIEPILOGATIVA DEI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante

Ambito temporale di riferimento

Soglia

Dal 9.5.91 al 25.12.2002

20.000.000 di lire

Dal 26.12.2002 al 29.4.2008

12.500,00 euro

Dal 30.4.2008 al 24.6.2008

5.000,00 euro

Dal 25.6.2008 al 30.5.2010

12.500,00 euro

Dal 31.5.2010 al 12.8.2011

5.000,00 euro

Dal 13.8.2011 al 5.12.2011

2.500,00 euro

Dal 6.12.2011 al 31.12.2015

1.000,00 euro

Dall’1.1.2016 al 30.6.2020

3.000,00 euro

Dall’1.7.2020 al 31.12.2021

2.000,00 euro

Dall’1.1.2022

1.000,00 euro

 

 

4. ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

La novità ricordata tende ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, nonché per vaglia postali e cambiari.

È, infatti, fissato a 1.000,00 euro l’importo a partire dal quale gli assegni bancari, postali e circolari ed i vaglia postali e cambiari devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

 

5. OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI TURISTI STRANIERI

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro.

L’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 02/02/2012 n. 16, conv. L. 26/04/2012 n. 44, prevede, infatti, una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000,00 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

·         da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;

·         presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72).

La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE).

 

5.1 CONDIZIONI PER LA DEROGA

Per fruire della suddetta deroga, prevista per agevolare il turismo straniero, è necessario che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

·         invii all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente intrattenuto presso un operatore finanziario, intestato allo stesso cedente o prestatore, che si intende utilizzare per il versamento del denaro contante;

·         identifichi il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);

·         acquisisca da quest’ultimo un’autocertificazione, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante il fatto di non essere cittadino italiano, nonché il possesso della residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;

·         nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, versi il denaro contante incassato sul conto corrente indicato (consegnando all’operatore finanziario copia della ricevuta della comunicazione preventiva effettuata all’Agenzia delle Entrate).

La deroga in esame, nel rispetto dei suddetti adempimenti, è quindi applicabile:

·         in relazione all’anno 2021, per operazioni di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro;

·         dall’1.1.2022, per operazioni di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

 

5.2 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL LIMITE GENERALE

I commercianti al minuto, i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio e turismo devono, inoltre, riepilogare le operazioni effettuate in deroga al limite ordinario di trasferimento del denaro contante, comunicandole annualmente all’Agenzia delle Entrate:

·         entro il 10 aprile dell’anno successivo, da parte dei soggetti che effettuano le liquidazioni periodiche IVA su base mensile;

·         ovvero entro il 20 aprile dell’anno successivo, da parte degli altri soggetti.

 

6. OBBLIGO DI POS

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007).

L’art. 23 del DL 26/10/2019 n. 124 (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”) aveva previsto che, a decorrere dal 01/07/2020, la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarebbe stata punita con la sanzione amministrativa di 30,00 euro, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale fosse stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Tale previsione era stata soppressa in sede di conversione in legge.

La medesima sanzione è ora riproposta nel DL 06/11/2021 n. 152, come modificato in sede di con-versione in legge, con il quale sono state emanate disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La previsione sanzionatoria sarà, peraltro, operativa dall’01/01/2023.

Per maggiori informazioni e/o assistenza, contattateci ai seguenti recapiti telefonici 082429845 3292312665 o scriveteci all’indirizzo e-mail info@claaibenevento.it.

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