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IlΒ Super Green Pass, in vigore dal 6 dicembre scorso, Γ¨ la certificazione rafforzata istituita per tentare di contrastare la quarta ondata della pandemia da Covid-19. Β Si parla di certificazione rafforzata in quanto prende in considerazione i soli Green Pass ottenutiΒ in seguito alla vaccinazione o alla guarigione da Covid-19. Inizialmente la sua validitΓ  doveva concludersi il 15 gennaio, ma con il Decreto Legge approvato lo scorso 14 dicembre, la validitΓ  Γ¨ stata prorogata al 31 marzo 2022, nuovo termine anche per lo stato di emergenza.

Ad oggi il Super Green Pass serve anche per le consumazioni al bancone, e a partireΒ dal 10 gennaio servirΓ  anche per i mezzi di trasporto.

Fino al 31 marzo quindi, anche in Zona Bianca, per l’accesso ad alcune attivitΓ  sociali non basta la certificazione ottenuta con il tampone,Β occorrerΓ  essere vaccinati o guaritiΒ dall’infezione da Covid.

Attualmente la durata del Super Green Pass Γ¨ di 9 mesi e sarΓ  necessario anche in zona bianca fino al 31 marzo 2022, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarΓ  ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

SUPER GREEN PASS QUANDO SERVE

Il Super Green Pass Γ¨ attualmente necessario per:

  • Spettacoli;
  • Eventi sportivi in qualitΓ  di spettatori;
  • Ristorazione al chiuso, anche al bancone, con l’esclusione dei ristoranti all’interno degli alberghi (limitatamente ai clienti che vi alloggiano) e delle mense e servizi di catering;
  • Feste (con l’esclusione di quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose);
  • Discoteche, sale da ballo e locali assimilati;
  • Cerimonie pubbliche;
  • Parchi tematici e di divertimento;

Dal 10 gennaio 2022, la Certificazione rafforzata servirΓ  inoltre per:

  • tutti i mezzi di trasporto, pubblico e a lunga percorrenza, aerei e navi compresi;
  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalitΓ  turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere all’aperto e al chiuso;
  • Musei e mostre;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi all’aperto e al chiuso, esclusi i centri educativi per l’infanzia;
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinΓ²;
  • Centri termali, salvo che per livelli essenziali di assistenza e attivitΓ  riabilitative o terapeutiche.

SUPER GREEN PASS: SANZIONI

Le sanzioni applicabili alle attivitΓ  per le quali Γ¨ richiesta la certificazione rafforzata sono le stesse attualmente in vigore, per cui in particolareΒ si rischia:

  • multa da 400 a 1000 euro;
  • chiusuraΒ da 1 a 10 giorniΒ dell’esercizio, qualora le infrazioni dovessero essere riscontrate per tre volte in tre giorni diversi.

Nel caso in cui, a seguito di controlli effettuati in un locale, venga accertata la non corrispondenza tra il possessore del Green Pass e l’intestatario del certificato,Β la sanzione verrΓ  applicata solo al cliente e non al gestore del locale. La multa Γ¨ prevista per i gestori solo in caso di palesi responsabilitΓ  a loro carico, ad esempio nel caso in cui questi si rifiutino di controllare.

MASCHERINE

  • obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi Γ¨ vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
  • obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

RISTORANTI E LOCALI AL CHIUSO

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

EVENTI, FESTE, DISCOTECHE

Inoltre, Γ¨ stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022

  • sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto;
  • saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

QUARANTENE

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonchΓ© dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti Γ¨ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalitΓ  anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

CAPIENZE

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

CLAAI PER LE IMPRESE

La CLAAI sarΓ  a disposizione delle imprese e dei professionisti per gestire le nuove procedure previste dal decreto rilancio.

Inoltre, segnaliamo la possibilitΓ  di usufruire, da subito, dei seguenti servizi:

Per maggiori informazioni e/o assistenza, contattateci ai seguenti recapiti telefoniciΒ 082429845Β oΒ 3292312665Β oΒ scriveteci all’indirizzo e-mailΒ info@claaibenevento.it.