IlΒ Super Green Pass, in vigore dal 6 dicembre scorso, Γ¨ la certificazione rafforzata istituita per tentare di contrastare la quarta ondata della pandemia da Covid-19. Β Si parla di certificazione rafforzata in quanto prende in considerazione i soli Green Pass ottenutiΒ in seguito alla vaccinazione o alla guarigione da Covid-19. Inizialmente la sua validitΓ doveva concludersi il 15 gennaio, ma con il Decreto Legge approvato lo scorso 14 dicembre, la validitΓ Γ¨ stata prorogata al 31 marzo 2022, nuovo termine anche per lo stato di emergenza.
Ad oggi il Super Green Pass serve anche per le consumazioni al bancone, e a partireΒ dal 10 gennaio servirΓ anche per i mezzi di trasporto.
Fino al 31 marzo quindi, anche in Zona Bianca, per lβaccesso ad alcune attivitΓ sociali non basta la certificazione ottenuta con il tampone,Β occorrerΓ essere vaccinati o guaritiΒ dallβinfezione da Covid.
Attualmente la durata del Super Green Pass Γ¨ di 9 mesi e sarΓ necessario anche in zona bianca fino al 31 marzo 2022, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarΓ ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.
SUPER GREEN PASS QUANDO SERVE
Il Super Green Pass Γ¨ attualmente necessario per:
- Spettacoli;
- Eventi sportivi in qualitΓ di spettatori;
- Ristorazione al chiuso, anche al bancone, con lβesclusione dei ristoranti allβinterno degli alberghi (limitatamente ai clienti che vi alloggiano) e delle mense e servizi di catering;
- Feste (con lβesclusione di quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose);
- Discoteche, sale da ballo e locali assimilati;
- Cerimonie pubbliche;
- Parchi tematici e di divertimento;
Dal 10 gennaio 2022, la Certificazione rafforzata servirΓ inoltre per:
- tutti i mezzi di trasporto, pubblico e a lunga percorrenza, aerei e navi compresi;
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione allβaperto;
- impianti di risalita con finalitΓ turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere allβaperto e al chiuso;
- Musei e mostre;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi allβaperto e al chiuso, esclusi i centri educativi per lβinfanzia;
- Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinΓ²;
- Centri termali, salvo che per livelli essenziali di assistenza e attivitΓ riabilitative o terapeutiche.
SUPER GREEN PASS: SANZIONI
Le sanzioni applicabili alle attivitΓ per le quali Γ¨ richiesta la certificazione rafforzata sono le stesse attualmente in vigore, per cui in particolareΒ si rischia:
- multa da 400 a 1000 euro;
- chiusuraΒ da 1 a 10 giorniΒ dellβesercizio, qualora le infrazioni dovessero essere riscontrate per tre volte in tre giorni diversi.
Nel caso in cui, a seguito di controlli effettuati in un locale, venga accertata la non corrispondenza tra il possessore del Green Pass e lβintestatario del certificato,Β la sanzione verrΓ applicata solo al cliente e non al gestore del locale. La multa Γ¨ prevista per i gestori solo in caso di palesi responsabilitΓ a loro carico, ad esempio nel caso in cui questi si rifiutino di controllare.
MASCHERINE
- obbligo di indossare le mascherine anche allβaperto e anche in zona bianca;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono allβaperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o allβaperto. In tutti questi casi Γ¨ vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;
- obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.
RISTORANTI E LOCALI AL CHIUSO
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede lβestensione dellβobbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.
EVENTI, FESTE, DISCOTECHE
Inoltre, Γ¨ stato stabilito che fino al 31 gennaio 2022
- sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi allβaperto;
- saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
QUARANTENE
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonchΓ© dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo allβultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti Γ¨ fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare β solo qualora sintomatici β un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo allβultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dellβauto-sorveglianza sopradescritta consegua allβesito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione allβAsl del referto a esito negativo, con modalitΓ anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
CAPIENZE
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti allβaperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
CLAAI PER LE IMPRESE
La CLAAI sarΓ a disposizione delle imprese e dei professionisti per gestire le nuove procedure previste dal decreto rilancio.
Inoltre, segnaliamo la possibilitΓ di usufruire, da subito, dei seguenti servizi:
- Accesso al credito agevolato;
- Sportello MEPA per aiutare le imprese a lavorare con la Pubblica Amministrazione;
- Assistenza per la richiesta degli ammortizzatori sociali per i dipendenti delle imprese artigiane;
- Pacchetto sicurezza per le aziende che hanno necessitΓ di integrare il DVR e di adeguarsi alle nuove norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Sportello per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

