Il decreto-legge n. 79 del 2021 ha introdotto l’Assegno temporaneo per i nuclei familiari con figli minori a carico il cui reddito viene prodotto da attività lavorativa autonoma – artigiani, commercianti, titolari di reddito di impresa, soci di società, lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione
CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, l’interessato deve congiuntamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea,
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità
MISURA DELL’ASSEGNO TEMPORANEO
La misura dell’assegno è determinato in base a soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.
L’importo dell’assegno unico 2021 è compreso fra un massimo di 217 euro mensile per un nucleo con almeno 3 figli minori con ISEE inferiore a 7000 ed un minimo di 30 euro per un nucleo fino a due figli minori con ISEE fino a 50.000 euro.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito e ai nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’assegno congiuntamente al Reddito di cittadinanza.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, DECORRENZA DELLA MISURA E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La domanda di Assegno temporaneo viene di norma presentata dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.